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A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente ai 1 luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtu' delle disposizioni della presente legge e' liquidata a decorrere dalla predetta data. Con la stessa decorrenza e' liquidata la pensione di riversibilita' nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1 luglio 1961.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;550~art5 · fonte del testo