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Il fondo di dotazione dell'Istituto e' composto:
- a)da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
- b)da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 20 della, legge 25 luglio 1952, n. 949;
- c)da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;
- d)dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54. Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potra' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilita', del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Testo in vigore dal 26 maggio 1962 al 14 aprile 1967
