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Il fondo di dotazione dell'Istituto e' composto:
- a)da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
- b)da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 20 della, legge 25 luglio 1952, n. 949;
- c)da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;
- d)dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54. Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potra' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilita', del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1967, n. 131
1La L. 28 febbraio 1967, n. 131, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e' aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635."
Testo in vigore dal 14 aprile 1967 al 27 ottobre 1970
