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Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporra', annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto puo' compiere in relazione alle disponibilita' finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento. Il piano di cui al comma precedente sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 26 maggio 1962 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;265~art4 · fonte su Normattiva