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Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporra', annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto puo' compiere in relazione alle disponibilita' finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento. Il piano di cui al comma precedente sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

8

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che e' abrogata la legge 20 aprile 1962, n. 265.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;265~art4 · fonte su Normattiva