Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
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Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non e' possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000
