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Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del primo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il completamento del secondo piano settennale ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilita' delle opere, di cui al terzo comma del citato articolo 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere stesse, con l'osservanza, in luogo di tutti i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validita' dell'occupazione per il compimento delle espropriazioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;217~art7 · fonte del testo