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Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonche' agli altri enti, istituiti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per Provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge numero 1460.

Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;217~art8 · fonte del testo