Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e' sostituito dai seguenti: "La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;382~art2 · fonte su Normattiva