Il Fondo di cui al precedente articolo 1 e' altresi' abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 - comprensivi degli interessi di mora dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo. Il Fondo e', inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.

Testo vigente dal 2 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;389~art2 · fonte su Normattiva