Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.

Testo vigente dal 17 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 495/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attività inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.

    Art. 1 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 2 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 3 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;464~art1 · fonte su Normattiva