Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 17 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 495/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attività inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.

    Art. 1 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 2 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 3 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;464~art3 · fonte su Normattiva