Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attività inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.
Art. 1 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 2 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 3 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale · Art. 8 Testo unico costituzionali