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L'art. 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici puo' sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del genio civile, in relazione alle necessita' di ciascun Comune. "Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente e' anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sara' redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera. "Il recupero non e' effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici. "Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione puo' essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro. "Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e' fatto con le modalita' di cui al precedente secondo comma limitatamente alla meta della spesa".
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
