Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1957 al 16 dicembre 2010. 406 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a, carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa. di guerra. "I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna, agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, sara' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza, in rappresentanza del Demanio dello Stato. "L'assegnazione di tali alloggi e' fatta dagli enti e con le modalita' indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. "L'ordine di precedenza dell'assegnazione e' stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:
tolto: a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovandosi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici gia' residenti nel Comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;
tolto: b) i profughi dai territori passati per effetto dei. Trattati di pace sotto la sovranita' straniera;
tolto: c) i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilita' di alloggio per se' o per la propria famiglia;
tolto: d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti. "Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione. "La quota, di canone costituita dagli interessi e' versata al Tesoro dello Stato. "Il canone che gli assegnatari devono corrispondere e' determinato dal Ministero dei lavori pubblici. "Gli immobili restano di proprieta' dello Stato. Gli enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilita' separata".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art10 · fonte del testo