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Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualita' dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potra' essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
