Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 ottobre 1951, n. 1402.
Abrogato dal 15 gennaio 1952
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 ottobre 1951, n. 1402.
Abrogato dal 15 gennaio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 gennaio 1952. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'art. 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Quando il piano di ricostruzione e' attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione procedere a mezzo degli Uffici del genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorche' destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1951, N. 1402
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art13 · fonte del testo