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L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e' modificato come segue: "Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilira' se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente art. 1. "Qualora il piano di ricostruzione sia, ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sara' stabilita nel predetto decreto Ministeriale e non potra' eccedere il termine di dieci anni. "Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avra' efficacia fino alla data di approvazione di quello, mia non oltre il complessivo termine di dieci anni".
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
