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Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
