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Al n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso di fabbricato a proprieta' indivisa la determinazione del contributo e' fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario ai quale spetti il contributo di misura minore".
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
