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L'art. 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, e' comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennita' per danni di guerra. "Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento".

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art22 · fonte del testo