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Per quanto non e' disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947. n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo. L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgera' in conformita' delle disposizioni stesse. Gli Uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contribuito, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione ad iniziare le opere potra' essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955. Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sara' consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del genio civile.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 11 maggio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art27 · fonte del testo