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Per quanto non e' disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947. n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo. L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgera' in conformita' delle disposizioni stesse. Gli Uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contribuito, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione ad iniziare le opere potra' essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.13 Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sara' consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del genio civile.1014

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1957, n. 222

10

La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968."

L. 28 ottobre 1981, n. 611

13

La L. 28 ottobre 1981, n. 611 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1982."

D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42

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Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42, ha disposto (con l'art. 1-quater) che "Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo".

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1985

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1981 al 2 marzo 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42

    Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42, ha disposto (con l'art. 1-quater) che "Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art27 · fonte del testo