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I proprietari di fabbricati e di unita' immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facolta' di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata. Tale facolta' deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 agosto 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art32 · fonte del testo