Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I proprietari di fabbricati e di unita' immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facolta' di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata. Tale facolta' deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1950, n. 569

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La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."

Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 15 agosto 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 giugno 1950, n. 569

    La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art32 · fonte del testo