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I proprietari di fabbricati e di unita' immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facolta' di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata. Tale facolta' deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1950, n. 569
2La L. 15 giugno 1950, n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950."
Testo in vigore dal 15 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
