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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed Interessi. Ove l'ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla, Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro - in relazione alla garanzia, prestata ai sensi del precedente comma - provvedera', dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza, obbligo di preventiva escussione dei debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S. Il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto promuovera' e provvedera' alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 23 gennaio 1953
