Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed Interessi. Ove l'ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla, Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro - in relazione alla garanzia, prestata ai sensi del precedente comma - provvedera', dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza, obbligo di preventiva escussione dei debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S. Il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto promuovera' e provvedera' alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1952, n. 2520

4

La L. 11 dicembre 1952, n. 2520 ha disposto (con l'articolo unico) che " Ad integrazione di quanto e' stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa; mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55."

Testo in vigore dal 23 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 23 gennaio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1952, n. 2520

    La L. 11 dicembre 1952, n. 2520 ha disposto (con l'articolo unico) che " Ad integrazione di quanto e' stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa; mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art36 · fonte del testo