La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del genio civile di Ancona. I mutui sono ammortizzabili in trenta annualita' comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-17;907~art3 · fonte su Normattiva