Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8. Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovra' essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica. Il pagamento dei contributi e' eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art9 · fonte su Normattiva