Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1959 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte.
tolto: Il credito peschereccio, di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potra' essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera. I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sara' compiuto entro il termine massimo di cinque anni. I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-10-23;939~artunico · fonte del testo