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Il credito peschereccio, di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potra' essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera. I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sara' compiuto entro il termine massimo di cinque anni. I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali.

Testo in vigore dal 17 novembre 1959 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1959-10-23;939~artunico · fonte del testo