Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 4 giugno 1971. Leggi il testo vigente →

Per i lavori a totale carico dello Stato, l'amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1, integra con apposito provvedimento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria. I provvedimenti di integrazione previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilita' di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo. La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1970.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 4 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-03;504~art2 · fonte su Normattiva