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Per i lavori a totale carico dello Stato, l'amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1, integra con apposito provvedimento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria. I provvedimenti di integrazione previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilita' di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo. ((La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971)).

Testo in vigore dal 4 giugno 1971 al 13 maggio 2000

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urn:nir:stato:legge:1970-07-03;504~art2 · fonte su Normattiva