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Le prove di esame si svolgeranno con le modalita' previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191. I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;469~art3 · fonte del testo