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Sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;469~art5 · fonte del testo