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Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dello articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza. Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, di cui al precedente comma, da' diritto fino ad un massimo di 10 anni alla anticipazione degli aumenti periodici di stipendio solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina. Ai fini del presente comma e sino ad un massimo di 4 anni, sono valutati i servizi e i periodi di tempo indicati nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. Ai fini di cui al secondo comma, il servizio non di ruolo e' valutabile sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della valutabilita' dell'anno medesimo. Il trattamento di quiescenza sara' commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento della cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;469~art7 · fonte del testo