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Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni o cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
