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Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
- a)di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'autorita' giudiziaria ed alle autorita' amministrative;
- b)di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- c)di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti inscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi o nei regolamenti in vigore;
- d)di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- e)di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
