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Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  • a)di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'autorita' giudiziaria ed alle autorita' amministrative;
  • b)di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
  • c)di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti inscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi o nei regolamenti in vigore;
  • d)di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  • e)di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art8 · fonte del testo