L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti e' effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria. In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Testo vigente dal 8 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;122~art4 · fonte del testo