I capitani e i maggiori frequentatori del 15° e 16° corso superiore tecnico di artiglieria, che a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, hanno iniziato o completato con ritardo gli esami finali dei corsi predetti, qualora abbiano superato gli esami stessi, sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, al servizio tecnico di artiglieria con decorrenza: 28 agosto 1943, se frequentarono il 15° corso; 1 dicembre 1943, se frequentarono il 16° corso. Quelli di essi che hanno diritto al vantaggio di carriera di cui agli articoli 59, n. II, lettera d), e 61 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno considerati come se avessero acquisito il titolo al vantaggio stesso sotto le date di decorrenza dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria sopraindicate, ma l'eventuale promozione, in dipendenza del vantaggio, non comporta corresponsione di assegni arretrati. Fra gli ufficiali frequentatori del 15° corso, che a suo tempo poterono sostenere tutte le prove di esame e quelli dello stesso corso che hanno sostenuto successivamente gli esami finali, sara' formata una graduatoria unica.

Testo vigente dal 8 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;122~art2 · fonte del testo