La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211. Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.

Testo vigente dal 7 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-16;531~artunico · fonte del testo