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Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa valori e' tenuto dalla Camera di commercio. Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa valori, dal Ministro per il tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino.
Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998
