Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:
tolto: a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;
tolto: b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;
tolto: c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente. Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonche', per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art7 · fonte del testo