Norme per i concorsi ad agente di cambio

Art. 16 — Disposizione transitoria

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Per la prima applicazione della presente legge verra' costituito presso ogni Borsa valori un ruolo transitorio comprensivo di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nei concorsi di cui al decreto del Ministro per il tesoro 10 febbraio 1951, se il posto spettante agli stessi non fosse stato assegnato ed attribuito con precedenza a combattenti, invalidi e assimilati. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo ed in ordine di graduatoria i concorrenti non nominati per la causale suddetta ed aventi un minimo di anni 5 di prestazione quali procuratori di agente di cambio o commissionari di Borsa all'emanazione della presente legge. L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, al Ministro per il tesoro, che provvedera' alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendovi i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministro per il tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e dell'anzianita' e' richiesta dall'interessato alla Deputazione di borsa.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art16 · fonte del testo