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La nomina ad agente di cambio si consegue esclusivamente per concorso. Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio, presso le singole Borse valori, il Ministro per il tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'art. 1, bandisce per ciascuna Borsa valori, il relativo concorso, ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art2 · fonte del testo