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La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:
- a)sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;
- b)sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;
- c)sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente. Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonche', per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998
