Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

  • a)sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;
  • b)sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;
  • c)sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente. Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonche', per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art7 · fonte del testo