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I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneita'. La prova consistera' in esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonche' le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto. I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneita' di cui al presente articolo e, in tal caso, sono ad essi attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera e), primo comma, del precedente art. 7.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art8 · fonte del testo