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La somma dei punti che i candidati conseguono in base all'art. 7, costituisce la classificazione complessiva. A parita' di punteggio hanno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

  • a)gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;
  • b)coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;
  • c)i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;
  • d)i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;
  • e)gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio. Il periodo di tempo di cui alle lettere e), d), ed e), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa. Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione del precedente art. 6.

Testo in vigore dal 16 giugno 1956 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;515~art9 · fonte del testo