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I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorita' diplomatiche o consolari. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorita' diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorita' al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
