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Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilita' al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorita' diplomatiche o consolari.
Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
