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Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
